La realizzazione di un intervento edilizio può essere subordinata al versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 16).
Il contributo deve essere corrisposto al Comune da chi presenta una segnalazione certificata di inizio attività, muta la destinazione d’uso di un immobile o chiede il rilascio di un permesso di costruire per compiere attività edilizie, tranne specifici casi di esonero previsti dalla normativa vigente.
Tale contributo è dato dalla somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, della quota di smaltimento rifiuti e dal contributo sul costo di costruzione. Talvolta, però, il contributo può essere soggetto a riduzioni (risparmio energetico, densificazione, edilizia convenzionata, etc.) o maggiorazioni (consumo suolo, intervento in sanatoria).
In particolare, Il rilascio del permesso di costruire in sanatoria può essere subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 36).
In altri casi l’intervento edilizio può essere invece soggetto al versamento di una sanzione pecuniaria a seguito del verificarsi di un delle seguenti condizioni:
- mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 6-bis);
- mancata comunicazione della segnalazione certificata di agibilità (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 24);
- realizzazione di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 34);
- realizzazione di interventi in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 37);
- ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione (Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, art. 42).
L’importo del contributo di costruzione viene stabilito dall’Amministrazione con proprie delibere.
In Comune di Sesto Calende …
Consulta la documentazione seguente che disciplina il calcolo del contributo di costruzione nel merito della definizione dei seguenti aspetti:
- Incremento ISTAT;
- Raffronto tra le tipologie economiche;
- Oneri di urbanizzazione triennio 2025-2027;
- Oneri di urbanizzazione triennio 2025-2027 residenza;
- Esenzioni, gratuità e riduzioni;
- Tabella finalità/criterio per le riduzioni del contributo di costruzione;
- Maggiorazioni;
- Percentuali per costo di costruzione;
- Aggiornamento oneri di urbanizzazione triennio 2025-2027, criteri per le monetizzazioni e servitù;
- Tabella importi costo base di costruzione per il calcolo del C.U.C. in materia edilizia
Il contributo sul costo base di costruzione è stato invece deliberato con delibera n. 65 del 28/07/2025.
Gli importi dovuto vanno corrisposti attraverso una delle modalità previste.
La procedura guidata metterà a disposizione del compilatore un foglio di calcolo elettronico che contempla tutte le disposizioni vigenti per il calcolo del contributo di costruzione.